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Capitolo I
Costituzione, Sede, Scopi, Frequentatori
Art. 1 - E' costituita in seno alla Contrada della Lupa una Società denominata "Società Romolo e Remo".
Art. 2 - La Sede della Società è in Siena, via Pian d'Ovile n.94, in locali di proprietà della Contrada e da questa destinati a tale uso. I colori sociali e lo stemma sono quelli della Contrada.
Art. 3 - La Società Romolo e Remo ha per scopo fondamentale quello di sostenere incondizionatamente le finalità della Contrada.
La Società ha inoltre come scopo:
(a) il mutuo soccorso nell'ambito dei contradaioli;
(b) le attività ricreative, sportive, culturali nell'ambito dei propri soci.
Art. 4 - Costituiscono la Società:
(a) i Soci lupaioli;
(b) i frequentatori.
I SOCI
Art. 5 - I soci si dividono in tre categorie:
(a) Soci onorari;
(b) Soci ordinari;
(c) Soci sostenitori.
Tutti devono aver compiuto il 18° anno di età.
Art. 6 - Soci onorari sono coloro i quali abbiano contribuito in modo rilevante alle attività sociali ed al progresso della Società. Detti soci sono qualificati dal Seggio della Contrada su proposta dell'Assemblea dei Soci.
Art. 7 - Soci ordinari sono tutti i lupaioli protettori in regola con il pagamento dele quote del protettorato.
Art. 8 - Soci sostenitori sono i lupaioli protettori che versano una particolare quota di associazione - quota sociale - stabilita dal Consiglio Direttivo della Società ed approvato dall'Assemblea dei soci.
Art. 9 - Tutti i soci hanno il dovere di:
(a) osservare scrupolosamente lo statuto, i regolamenti interni e le altre eventuali disposizioni emanate dal Consiglio direttivo della Società;
(b) tenere un contegno corretto sia nei locali sociali che durante ogni manifestazione promossa dalla Società;
(c) portare rispetto incondizionato ad ogni socio ed alle sue opinioni;
(d) disimpegnare con zelo gli uffici loro affidati e collaborare per il miglior andamento della Società e per il suo incremento.
Art. 10 - Il socio che manchi a taluno dei doveri esposti nell'articolo precedente e comunque danneggi la Società è passibile delle sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 23.
Art. 11 - Frequentatori sono i simpatizzanti della Società che intendono frequentare i locali sociali e partecipare a tutte le attività proposte dal Consiglio Direttivo.
Per avere la qualifica di Frequentatore è necessario presentare domanda scritta al Presidente. Con l'atto di sottoscrizione della domanda il candidato si impegna a pagare obbligatoriamente una quota sociale a fondo perduto, stabilita dal Consiglio Direttivo e ad accettare senza limiti e riserve lo Statuto sociale e tutte le disposizioni emanate e emanande dal Consiglio Direttivo.
Capitolo II
Art. 12 - Gli organi della Società sono:
(a) l'Assemblea dei Soci;
(b) il Consiglio Direttivo.
L' ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 13 - L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:
(a) almeno una volta all'anno nel mese di aprile per l'approvazione del rendiconto della gestione e per la discussione del bilancio preventivo e del programma sociale di cui al successivo art. 19;
(b) almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo per la designazione dei candidati a membro del consiglio stesso per il biennio successivo, stabilendo in tale occasione le modalità per l'elezione degli stessi;
(c) ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;
(d) qualora ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei soci sostenitori.
La convocazione dell'Assemblea deve recare l'ordine del giorno.
Art. 14 - L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - La Società è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a sette, da scegliersi tra gli appartenenti al Consiglio Generale della Contrada, eletti dall'Assemblea dei soci sostenitori e ratificati dal Seggio della Contrada (art. 99 delle Costituzioni della Contrada).
Art. 16 - Le cariche effettive in seno al Consiglio sono: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere, Bilanciere, due Economi Provveditori che vengono direttamente eletti dall'Assemblea dei soci sostenitori.
Art. 17 - Il Presidente della Società Romolo e Remo, a norma dell' art. 46 delle Costituzioni della Contrada, diviene membro del seggio Direttivo della Contrada stessa.
Art. 18 - In caso di dimissioni di uno o più membri saranno indette elezioni parziali. In caso di dimissioni totali o di vacanza, l'amministrazione della Società passerà al Seggio della Contrada in attesa che vengano indette nuove elezioni.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è incaricato della direzione morale, disciplinare, sportiva, ricreativa ed amministrativa della Società.
Sono fra l'altro compiti del Consiglio Direttivo:
(a) decidere sulle domande di ammissione dei Frequentatori;
(b) stabilire l'ammontare delle quote sociali per le diverse categorie di Soci, dietro approvazione dell'Assemblea dei Soci;
(c) predisporre ogni anno al 31 Marzo il rendiconto della gestione delle Società relativamente ai punti (a) e (b) del successivo art. 24;
(d) redigere il bilancio preventivo ed il programma delle attività sociali e curarne l'organizzazione;
(e) indire gare, tornei, manifestazioni sportive e culturali varie e compilarne i relativi regolamenti in particolare precisando le modalità di attuazione ed il piano finanziario da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
(f) predisporre singoli rendiconti a conclusione di ogni singola attività svolta.
Art. 20 - Il Presidente è responsabile, in solido con ciascuno dei componenti il Consiglio Direttivo, e ne risponde quindi personalmente verso terzi, delle eventuali spese eccedenti il bilancio di previsione o non ratificate dall'Assemblea dei Soci.
Art. 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. E' incaricato di coordinare il regolare svolgimento delle attività sociali e dei programmi proposti dal Consiglio Direttivo e di adottare tutti i provvedimenti con carattere di urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali.
Durante la sua assenza sarà sostituito dal Vice Presidente.
Art. 22 - E' facoltà del Presidente, sentito prima il Consiglio Direttivo, comminare sanzioni disciplinari -ammonizioni, censure, sospensioni- e nei casi più gravi proporre la radiazione di quei soci e frequentatori che si siano resi colpevoli di mancanze nei confronti del Consiglio Direttivo, della Contrada della Lupa e della Società o che abbiano recato danno morale o materiale in qualsiasi campo o che non si attengano alle disposizioni contenute nello Statuto sociale e negli eventuali regolamenti interni ed altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Il socio radiato non potrà essere riammesso a far parte della Società né invitato a frequentare i locali sociali per alcuna ragione o titolo.
Capitolo III
Art. 23 - Restano ferme le disposizioni stabilite dagli articoli 99 e 100 delle Costituzioni della Contrada circa la gestione della Società.
RENDITE E FESTE
Art. 24 - Le entrate della Società sono costituite:
(a) dalle quote sociali;
(b) dalla quota stabilita anno per anno dalla Contrada in sede di bilancio preventivo da devolvere alla Società per il raggiungimento degli scopi per cui è stata costituita e per le spese di gestione ordinaria.
Art. 25 - La Società "Romolo e Remo" deve essere almeno autosufficiente e versare alla Contrada il totale degli utili realizzati in ogni gestione. La Contrada, da parte sua, mette a disposizione della Società l'attrezzatura necessaria per svolgere la propria attività.
Art. 26 - Sono proibite le sottoscrizioni, sotto qualsiasi forma, se non autorizzate espressamente dal Priore.
Capitolo IV NORME TRANSITORIE
Art. 27 - Le norme contenute nei presenti capitoli entrano in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea generale della Contrada.
Art. 28 - Una volta approvato il presente Statuto non potrà essere abrogato né modificato né contenere aggiunte senza una delibera dell'Assemblea generale della Contrada della Lupa a tal scopo convocata.
La delibera sarà valida se otterrà l'approvazione di almeno due terzi dei presenti all'Assemblea generale stessa.
Art. 29 - Relativamente alla forma di elezione del Consiglio Direttivo per l'esercizio 1974-75, l'Assemblea dei Soci eleggerà una commissione elettorale di 5 membri ai quali competerà di interpellare i soci che sono eleggibili ai sensi dell'art. 15 e presenterà, quindi, una lista comprendente tutti i nominativi dei soci che si saranno espressi favorevolmente alla loro candidatura.
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